Pneumatici Invernali: dal 15 Novembre obbligatorie le gomme invernali.

15 ottobre 2017

Obbligo e deroghe.

L’obbligo di circolare con pneumatici invernali oppure con catene a bordo – dove previsto da un’apposita ordinanza (secondo la direttiva emanata il 16 gennaio 2013 dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) – parte, infatti, il 15 novembre e termina il 15 aprile. Dal 2014, tuttavia, lo stesso ministero ha concesso un mese di tolleranza prima e dopo tale periodo per dar modo agli automobilisti di effettuare gradualmente il cambio stagionale delle gomme. Tale deroga vale per solo per le auto (veicoli M1), i furgoni fino a 3,5 tonnellate (N1) e i rimorchi fino 0,75 tonnellate (circolare 104/95).

Codice di velocità e indice di carico.

Per chi decide di sostituire i pneumatici, vale la regola generale: devono essere montate coperture con le caratteristiche (misure, indice di carico e codice velocità) indicate nella carta di circolazione. Se nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 14 ottobre è vietato circolare con pneumatici invernali o, comunque, con marcatura M+S, a meno che non abbiano codice di velocità uguale o superiore a quello indicato nella carta di circolazione, durante la stagione invernale il ministero ha concesso una deroga (circolare 1049 del 17 gennaio 2014): ferme restando le misure e l’indice di carico, possono essere montati pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quanto prescritto, purché pari o superiore a “Q” (160 km/h).

Le multe.

Ricordiamo che la sanzione prevista dal Codice della strada (commi 4 lett. e) e 14 dell’art. 6) per chi non rispetta l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo è una multa di 85 euro, ridotta a 59,50 se viene pagata entro cinque giorni dalla contestazione. In questi casi, le forze dell’obbligo possono anche intimare al conducente di arrestare il veicolo e di proseguire solo dopo averlo dotato di equipaggiamento invernale.