C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi) per le Autofficine

Le attività di riparazione veicoli a motore (automobili, motocicli, ecc.), comprese le attività di carrozzeria, elettrauto, gommista e attività specializzate, sono soggette a nuovi obblighi laddove i locali coperti in cui le stesse operano sono superiori a 300 mq compresi i locali ad uso ufficio e servizi.

Ricordiamo che in precedenza il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI – oggi superato dalla nuova normativa) escludeva le medesime imprese laddove ospitassero un massimo di 9 veicoli.

Il D.P.R. 151/11 subisce una nuova proroga al 7 ottobre 2016.

Nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28-2-2015 è stata pubblicata la legge 27 febbraio 2015, n. 11 che, all’articolo 4, proroga alcuni termini in materia di prevenzione incendi.

Per le nuove attività soggette a controlli di prevenzione incendi, previste nell’allegato I al DPR 151/11 ed esistenti al 7 Ottobre 2011, viene prorogato al 7 ottobre 2016 il termine per la presentazione di SCIA.
Per usufruire della proroga, entro il 1.11.2015 i titolari delle nuove attività classificate in categoria B e C dovranno sottoporre un progetto di adeguamento come previsto dall’art.3 del DPR 151/11, ottenendo un parere positivo.

Si tratta di attività, di cui si riporta l’elenco, prima non soggette a controllo ai sensi del DM 16.02.82 ed introdotte nell’allegato I al DPR 151/11 con diverse modalità:
– Nuove attività (es. att. n.55, 73, 78, 79, 80).
– Nuove tipologie sono inserite nella definizione dell’attività (es. residenze turistico-alberghiere, rifugi alpini, campeggi inseriti in att. n.66, asili nido in att. n. 67, Strutture riabilitative, di   diagnostica strumentale e di laboratorio in att. n. 68, depositi di mezzi rotabili in att. n. 75, ecc.).
– Per effetto dei nuovi limiti e nuove riformulazioni sono state rese soggette alcune attività prima esenti (nell’ambito ad esempio di aziende e uffici, autorimesse, officine riparazione veicoli, edifici destinati ad uso civile, ecc.).

Ricordiamo che il D.P.R. 151/11 è quel provvedimento che ha modificato l’elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, introducendo tre categorie di rischio (A, B e C).

Questi nuovi obblighi si sostanziano nella presentazione del progetto, asseverato da un tecnico abilitato, della conformità dei locali alle norme di prevenzione incendi ed alla sussistenza dei requisiti di sicurezza.

LE TRE VARIANTI PRINCIPALI

1) Autoriparatori con locali inferiori a 300 mq
NESSUN ADEMPIMENTO FORMALE

2) Autoriparatori con locali superiori a 300 mq già in possesso del vecchio CPI
PROCEDERE AL RINNOVO ALLA SUA NORMALE SCADENZA secondo le disposizioni della nuova normativa

3) Autoriparatori con locali superiori a 300 mq NON in possesso del vecchio CPI
PROVVEDERE A PRESENTARE ESAME PROGETTO ASSEVERATO DA TECNICO ABILITATO AI VIGILI DEL FUOCO E UNA VOLTA APPROVATO PRESENTARE SCIA

La soglia dei 300 mq ci pare la più ricorrente.
Tuttavia  il campo di applicazione delle norme antincendio si è allargato anche per altri tipi di attività. Ad esempio pare degna di attenzione l’attività soggetta per presenza di caldaie (es.impianti di riscaldamento) o forni carrozzeria con potenze superiore a  116 kW.

LE ATTIVITA' SOGGETTE AL D.P.R. 151/11

Attività 53.1.B : Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta da 300 a 1000 mq.

Attività 53.2.B : Officine per la riparazione di materiale rotabile e aeromobili, di superficie coperta da 1000 a 2000 mq.

Attività 53.3.C : Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta > 1000 mq.

Attività 53.4.C : Officine per la riparazione di materiale rotabile e aeromobili, di superficie coperta > 2000 mq.

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SCIA

Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, l’omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I.Certificato Prevenzione Incendi viene equiparata alla mancata presentazione della SCIA.

“Le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell’allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA.” (Interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011). In base a tale interpretazione le sanzioni penali si applicano a tutte le “attività soggette” (di cat. A, B e C), in caso di mancata presentazione della SCIA, e non solamente a quelle di cat. C.

Art. 20 del D.Lgs 139/06 – Sanzioni penali e sospensione dell’attività – Comma 1: Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da euro 258 a euro 2.582, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R., previsto dall’art. 16, co. 1 (cioè il D.P.R. n. 151/2011).

Fonte VdF – Comando di Ascoli Piceno

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