Direttiva 2014/45/EU – Nuove Norme Europee sui Controlli Tecnici Periodici dei Veicoli a Motore e i loro Rimorchi

OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA

Essa si prefigge di migliorare la sicurezza stradale fissando requisiti minimi per i controlli tecnici periodici dei veicoli e dei loro rimorchi nell’Unione europea (UE):

“l’Unione dovrebbe avvicinarsi al risultato di azzerare le vittime della circolazione stradale entro il 2050.”

ATTO

Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE.

 

APPLICAZIONE IN ITALIA

Essendo una Direttiva (e non un Regolamento che diventerebbe attivo immediatamente senza varianti), ogni stato membro dellUE ha il dovere di recepire la direttiva entro il tempo limite definito (in questo caso 20.05.2017) attuando le opportune varianti (che potrebbero essere anche più restrittive) che il governo ritiene di applicare valutando le norme già esistenti e la situazione del paese.

La Direttiva 2014/45/EU è stata recepita con D.M. 214 del 19/05/2017 che ne definisce le regole attuative.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione: la legge si applica ai veicoli con una velocità superiore a 25 km/h nelle seguenti categorie:

  • autovetture e veicoli commerciali leggeri (categorie M1 e N1): da sottoporre a controlli quattro anni dopo la data nella quale il veicolo è stato immatricolato e successivamente ogni due anni;
  • veicoli della categoria M1 utilizzati come taxi o ambulanze, autobus o minibus (M2, M3), veicoli pesanti (N2, N3) e rimorchi pesanti (O3, O4): da sottoporre a controlli un anno dopo la prima immatricolazione e successivamente ogni anno;
  • trattori veloci con una velocità massima superiore a 40 km/h (T5) e utilizzati a fini commerciali: da sottoporre a controlli quattro anni dopo l’immatricolazione e successivamente ogni due anni.
  • Motocicli potenti (veicoli della categoria L con un motore superiore a 125 cm3) saranno sottoposti a controlli dal 2022 a meno che le statistiche sulla sicurezza stradale per i cinque anni precedenti dimostrino che lo stesso livello di sicurezza stradale potrebbe essere raggiunto con misure alternative.

È possibile sottoporre i veicoli a un controllo prima della debita scadenza:

  • dopo un incidente;
  • se il titolare del certificato di immatricolazione è cambiato;
  • al raggiungimento di 160 000 km;
  • qualora la sicurezza stradale sia gravemente compromessa.

Veicoli Esenti: veicoli di interesse storico, veicoli diplomatici, veicoli utilizzati dalle forze armate, dalla polizia, dalla dogana, dai vigili del fuoco o solo per attività agricole e forestali, così come i veicoli utilizzati esclusivamente nelle piccole isole.

Centri di controllo approvati: ciascun paese dell’UE deve predisporre centri di controllo approvati e conformi, mentre gli ispettori devono soddisfare criteri di competenza ed essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi.

Valutazione delle anomalie: le anomalie sono classificate come lievi, gravi o pericolose. Una lieve anomalia non è sufficiente perché un veicolo non superi un controllo. Se le anomalie sono pericolose, l’uso del veicolo su strade pubbliche può essere sospeso fino a quando il guasto non viene risolto.

Certificato di revisione: quando un veicolo già immatricolato in un altro paese dell’UE è reimmatricolato, il suo certificato deve essere riconosciuto da altri paesi dell’UE, anche se la proprietà è cambiata. Entro il 2021, i centri di controllo saranno tenuti a condividere le informazioni pertinenti con l’autorità competente del loro paese.

Sarebbe auspicabile esaminare la fattibilità, i costi e i vantaggi dell’istituzione di una piattaforma elettronica europea di informazioni sui veicoli.

Frode: per individuare le frodi sui contachilometri, le informazioni relative al precedente controllo devono essere messe a disposizione degli ispettori. Manomettere la distanza percorsa di un veicolo è considerato come un reato punibile.

 

QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva si applica a decorrere dal 20.5.2018.

RIFERIMENTI

ATTO: Direttiva 2014/45/UE

Data di entrata in vigore: 19.5.2014

Data limite di trasposizione negli Stati membri: 20.5.2017

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51

Recepimento in Italia: D.M. N.214 del 19.05.2017

#SL5851