D.M. N.214 del 19/05/2017 – Recepimento Direttiva 2014/45/EU
PUNTI PRINCIPALI
Il DM 214 del 19/05/2017 individua le modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli circolanti sulla strade pubbliche italiane recependo le indicazioni della Direttiva Europea 2014/45/EU con lo scopo di armonizzare in tutti gli stati dell’unione i controlli tecnici sui veicoli a motore.
Diversi sono gli argomenti trattati nel Decreto, di seguito quelli principali:
- Definizione su quali categorie di veicoli viene applicato il Decreto, per alcune categorie (ad esempio Trattori) si tratta dell’inizio dell’attività di controllo tecnico
- Definizione della frequenza dei controlli tecnici sulle categorie trattate nel Decreto. Viene confermata la possibilità da parte della MCTC e dai funzionari del Ministero di richiamare un veicolo già revisionato in un centro privato.
- L’inserimento di una Metodologia per l’effettuazione dei controlli tecnici (Allegato I) con la definizione di tre tipologie di carenze che si potrebbero riscontrare: Lieve / Grave / Pericolosa.
- Inserito l’obbligo da parte del centro di revisione di rilasciare al termine del controllo tecnico il Certificato di Revisione che contenga diversi dati (Allegato II) tra cui: Chilometri del veicolo (certificazione del chilometraggio), Esito del controllo e le eventuali Carenze riscontrate.
- Vengono confermati gli esiti del controllo tecnico già in vigore nel nostro paese: Regolare / Ripetere / Sospeso.
- E’ stato creato l’Attestato di Superamento del Controllo sul quale verrà inserita la data del prossimo controllo tecnico. Tale Attestato verrà rilasciato dal centro di controllo al termine del controllo tecnico.
- Definiti gli standard minimi degli spazi e delle attrezzature per effettuare i controlli tecnici e anche la periodicità della taratura degli strumenti utilizzati. (Allegato III)
- Nel Decreto viene confermato che i controlli tecnici vengono effettuati dagli uffici preposti del Ministero (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) e, su autorizzazione, anche dai centri privati.
- Istituzione della figura dell’Ispettore Autorizzato dal 20/05/2018 che andrà a sostituire il Responsabile Tecnico (RT) nei centri di controllo privati. Per i Responsabili Tecnici verranno istituiti dei percorsi formativi (erogati da enti riconosciuti dalle regioni di competenza) con tanto di esame finale per passare a Ispettore Autorizzato. I nuovi Ispettori (dal 20/05/2018 ) dovranno possedere dei requisiti minimi di competenza (specifiche conoscenze tecniche certificate e tre anni di esperienza o di studi documentati), essere esenti da conflitti d’interesse e informare il proprietario del veicolo delle carenze riscontrate durante il controllo tecnico. (Allegato IV)
- Verrà costituito l’Organismo di Supervisione all’interno della MCTC con vari compiti tra cui il monitorare le attività dei centri di controllo privati. (Allegato V)
E’ doveroso specificare che il Decreto 214 contiene solamente le indicazioni di massima delle novità/modifiche introdotte dal recepimento della Direttiva 2014/45/EU. Saranno i prossimi decreti attuativi che definiranno tutti i vari particolari a cui dovranno attenersi i centri di controllo (o centri di revisione) per effettuare i controlli tecnici nei prossimi anni.
Collegamenti
Direttiva 2014/45/EU
Link alla pagina dedicata alla Direttiva 2014/45/EU
PUNTI PRINCIPALI - CAMPO DI APPLICAZIONE
Il decreto si applica ai veicoli con una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie, come definite dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 31/01/2003, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19/11/2004, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28/04/2008, dal Regolamento UE n.167/2013 e dal Regolamento UE 168/2013:
- veicoli a motore, progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi non più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente — veicoli della categoria M1,
- veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente — veicoli delle categorie M2 e M3,
- veicoli a motore, progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci, aventi una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate — veicoli di categoria N1,
- veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate — veicoli delle categorie N2 e N3,
- rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o persone, nonché per l’alloggiamento di persone, aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate — veicoli delle categorie O1, O2, O3 e O4;
- ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli — veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e e L7e, con motori di cilindrata superiore a 125 cm3,
- trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 utilizzati principalmente sulle strade pubbliche con una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
- veicoli atipici di cui all’articolo 59 del DL n.285 del 30/04/1992.
ESCLUSIONI
- veicoli speciali per il trasporto di attrezzature per circhi e giostre con una velocità massima di progetto non superiore a 40 km/h e che operano solo nel territorio italiano,
Collegamenti
Classificazione Internazionale dei Veicoli
Link alla pagine dedicata alla classificazione Internazionale dei Veicoli
PUNTI PRINCIPALI - FREQUENZA DEI CONTROLLI
A) VEICOLI CAT. M1 / N1 / O1 / O2: 4 anni dopo la data di prima immatricolazione, successivamente ogni 2 anni.
B) VEICOLI CAT. M1 (in servizio di piazza o di noleggio con conducente, ambulanze) / M2 / M3 / N2 / N3 / O3 / O4: 1 anno dopo la data di prima immatricolazione, successivamente ogni anno.
C) TRATTORI CAT. T1b / T2b / T3b / T4b / T5 con velocità Max di progetto superiore a 40 km/h: 4 anni dopo la data di prima immatricolazione, successivamente ogni 2 anni.
D) VEICOLI CAT. L:4 anni dopo la data di prima immatricolazione, successivamente ogni 2 anni.
E) VEICOLI CAT. L (classificati come motoveicoli ai sensi dell’art. 53 del DL n.285 del 30/04/1992 che effettuano servizio di piazza o di noleggio con conducente): 1 anno dopo la data di prima immatricolazione, successivamente ogni anno.
F) VEICOLI ATIPICI (ad esclusione dei veicoli di interesse storico e collezionistico):1 anno dopo la data di prima immatricolazione, successivamente ogni 2 anni.
PUNTI PRINCIPALI - ISPETTORI AUTORIZZATI
Il DM 2014, recependo le indicazione della Direttiva 2014/45/EU introduce la figura dell’Ispettore Autorizzato che è l’evoluzione del nostro attuale Responsabile Tecnico che resterà valido fino al 20/05/2018. Dopo tale data (salvo proroghe) i nuovi centri di controllo (o centri di revisione come vengono più comunemente chiamati) dovranno essere dotati del Ispettore Autorizzato. Per i Responsabili Tecnici sono quindi previsti corsi di aggiornamento con esame finale per diventare Ispettore Autorizzato.
REQUISITI
“I controlli tecnici eseguiti presso i centri di controllo privati saranno effettuati da ispettori autorizzati (dal 20/05/2018) che dovranno possedere i seguenti requisiti minimi di competenza e formazione:
- Conoscenza e Comprensione Certificate relative ai veicoli stradali nelle seguenti aree:
- meccanica,
- dinamica,
- dinamica del veicolo,
- motori a combustione,
- materiali e lavorazione dei materiali,
- elettronica,
- energia elettrica,
- componenti elettronici del veicolo,
- applicazioni IT;
- Almeno tre anni di esperienza documentata o equivalente quale mentoraggio (percorso formativo in affiancamento a persona esperta) o studi documentati e una formazione appropriata nelle aree succitate riguardanti i veicoli stradali di cui sopra.”
IMPARZIALITA’
“Al momento di effettuare un controllo tecnico, l’ispettore deve essere esente da conflitti di interesse, in modo da assicurare che sia mantenuto un elevato livello di imparzialità ed obiettività secondo quanto stabilito con provvedimento dall’autorità competente” (Ministero Infrastrutture e Trasporti e MCTC)
COMUNICAZIONE CARENZE
L’ispettore autorizzato dovrà informare la persona che presenta il veicolo al centro di controllo (quindi non è detto che sia il proprietario)
Come anticipato in precedenza, successivi decreti attuativi definiranno nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’Ispettore Autorizzato chiarendo i numerosi dubbi del DM 214.
PUNTI PRINCIPALI - ORGANISMO DI SUPERVISIONE
Nel Decreto è stato inserito il nuovo Organismo di Supervisione (interno alla MCTC) che avrà diverse mansioni tra cui la vigilanza sui centri di controllo privati tramite le seguenti attività:
- Verificare le attività dei centri di controllo privati (compreso le idoneità delle attrezzature e dei locali)
- Verificare la formazione e gli aggiornamenti degli Ispettori Autorizzati (compreso gli esami iniziali)
- Verifica periodica della qualità del lavoro (Auditing) del centro di controllo (prima dell’autorizzazione / durante la normale attività / in caso di irregolarità)
- Monitoraggio dei centri di controllo (richiamo a campione dei veicoli già revisionati / verifiche in incognito / analisi statistiche dei controlli tecnici effettuati / indagini su denunce)
- Verifica dei risultati dei controlli tecnici su strada
- Proposta di Revoca o Sospensione dell’autorizzazione ai centri di controllo o agli ispettori (lacune su importanti requisiti dell’autorizzazione / riscontro di gravi irregolarità / audit costantemente negativi / perdita dei requisiti di onorabilità)
A questo Organismo di Supervisione sarà demandata tutta la gestione dei centri di controllo e dovrà quindi garantire sia imparzialità nei giudizi che competenza nelle valutazioni delle varie problematiche che nascono tutti i giorni nei centri di controllo autorizzati.