Legge 224/2012: Scade il 5 Gennaio 2018 il termine ultimo per adeguarsi alla sezione Meccatronica

18 maggio 2017

La Legge 224/2012

L’applicazione della legge 224/2012 dal 05 gennaio 2013 sancisce la “Modifica alla disciplina dell’attività di autoriparazione” riducendo da quattro a tre le abilitazioni professionali (Meccatronico, Carrozziere e Gommista) unendo le sezioni Meccanica-Motoristica ed Elettrauto in una unica denominata appunto Meccatronica.

Scadenza 05 Gennaio 2018

La legge 224/2012 quindi prevede, per le imprese già in attività alla data di applicazione delle legge stessa (05 gennaio 2013), un tempo massimo di cinque anni per adeguarsi nelle seguenti modalità:

  1. quelle già abilitate sia alla meccanica-motoristica che all’elettrauto sono abilitate di diritto alla nuova attività di “meccatronica”;
  2. quelle già abilitate alla sola attività di Meccanica-Motoristica possono continuare a svolgere l’attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all’attività di “Elettrauto”,  mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico), qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali, previsti dalla legge 122/92 (Vedi punti 1), 2), 4) della sottoindicata sezione Requisiti – Requisiti professionali inseriti nell’allegato legge n.122);
  3. quelle già abilitate alla sola attività di elettrauto possono continuare a svolgere l’attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all’attività di “meccanica-motoristica”,  mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico), qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali, previsti dalla legge 122/92 (Vedi punti 1), 2), 4) della sottoindicata sezione Requisiti – Requisiti professionali inseriti nell’allegato legge n.122 );
  4. possono comunque continuare a svolgere l’attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell’impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Percorso Formativo

Ai sensi dell’art. 2 della legge 224/2012, l’Accordo Stato-Regioni del 12 giugno 2014 definisce lo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico.

La normativa, infatti, stabilisce che “la formazione del responsabile tecnico di attività di meccatronica è di competenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard per la formazione, nonché alla programmazione e all’organizzazione dei corsi”.

  • Per chi non ha nessuna formazione specifica, la durata minima del percorso standard è di 500 ore, con una quota di tirocinio intorno al 20-30% del monte ore.
  • I responsabili tecnici delle imprese che sono solo in possesso di una delle due qualifiche (Meccanico o Elettrauto) – vedi il caso 2 o 3 del paragrafo precedente – devono frequentare i percorsi formativi “limitatamente alle competenze relative all’abilitazione professionale non posseduta”. La durata minima del corso di formazione è ridotta a 40 ore.
  • Chi è in possesso di coerente titolo di una qualifica professionale (conseguita dopo un percorso triennale così come previsto dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale), per ottenere la qualifica di tecnico Meccatronico deve frequentare un percorso integrativo della durata minima di 100 ore, limitatamente alle competenze non possedute.
  • Sono invece ridotte a 50 le ore necessarie per ottenere la medesima qualifica, per chi è in possesso di un coerente titolo di diploma professionale regionale di tecnico, conseguito dopo un percorso quadriennale così come previsto dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

ESENTI DAL PERCORSO FORMATIVO

Sono esentati dal frequentare il percorso formativo i seguenti due casi in quanto già in possesso della qualifica di “tecnico meccatronico delle autoriparazioni”:

  • chi ha conseguito un attestato di qualifica professionale triennale del sistema IeFP di “Operatore alla riparazione di veicoli a motore” indirizzo “Riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici dei veicoli a motore”
  • chi è in possesso di un diploma tecnico professionale quadriennale di “Tecnico riparatore dei veicoli a motore”.