Novità sulla Revisione ai Privati dei Veicoli Pesanti (con massa superiore ai 3,5 Ton).

30 dicembre 2018 - di Cartesio Team

MODIFICA ALL’ART. 80, COMMA 8 DEL CODICE DELLA STRADA, INERENTE LA REVISIONE DEI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI NON PERICOLOSE, CON MASSA SUPERIORE A 3,5 TON.

La LEGGE 30 dicembre 2018 , n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, meglio nota come Finanziaria 2018, ci ha portato una inaspettata novità:

LA MODIFICA ALL’ART. 80, COMMA 8 DEL CODICE DELLA STRADA, INERENTE LA REVISIONE DEI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI NON PERICOLOSE, CON MASSA SUPERIORE A 3,5 TON.

Le modifiche sono racchiuse in due commi di seguito riportati integralmente (estratto La LEGGE 30 dicembre 2018 , n. 145. Pag 178 – In allegato il testo completo)

1049. All’articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t » sono sostituite dalle seguenti: « o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) ».

1050. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, dà attuazione alle modifiche apportate dal comma 1049 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Ad una prima lettura, la modifica inserita nella Finanziaria 2019 consente al Ministero dei Trasporti di affidare ai privati anche le revisioni dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP).

Ovviamente sarà necessario attendere il decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto entro il 31.01.2019, per conoscere nel dettaglio i criteri e le modalità operative di attuazione delle nuove disposizioni.

A seguire il testo integrale dell’articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con una simulazione delle modifiche introdotte.
Art. 80 (a).

Art. 80 (a). Revisioni

1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita’ per l’effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita’ e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l’equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunita’ europea relative al controllo tecnico deiveicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati gia’ sottoposti nell’anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosita’ ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell’inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell’ambiente.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, (ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, → TESTO ELIMINATO)

o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) (TESTO INSERITO),

può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita’ nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita’ di commercio di veicoli, esercitino altresi’, con carattere strumentale o accessorio, l’attivita’ di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attivita’ di autoriparazione di cui all’art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (b). ((Le suddette revisioni possono essere altresi’ affidate in concessione ai consorzi e alle societa’ consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l’iscrizione in tutte e quattro le sezioni.))

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attivita’ di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalita’ tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. Il Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita’ di cui all’art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1 dicembre 1986, n.870 (c), da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, ((individuati nel regolamento.)) I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l’impresa non sia piu’ in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformita’ dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonche’ quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalita’ che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all’ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione
della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonche’ l’attestazione del pagamento della tariffa da parte dell’utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovra’ procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara’ a disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all’utente. (( Fino )) alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell’impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ((ottocentomila. Tale sanzione e’ raddoppiabile )) in caso di revisione omessa per piu’ di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti (( ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione. Da tali violazioni )) discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalita’ stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Se nell’arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.

16. L’accertamento della falsita’ della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

NOTE

(a) Il presente articolo e’ stato cosi’ modificato dall’art. 36 del D.Lgs. n. 360/1993 e cosi’ corretto con avviso di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 36 del 13 febbraio 1993.
(b) Il testo dell’art. 2, comma 1, della legge n.122/1992 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attivita’ di autorizzazione) e’ il seguente: “1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e’ istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attivita’ di autoriparazione. Il registro e’ articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita’ di cui al comma 3 dell’art. 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all’art. 4”.
(c) Il testo dell’art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 870/1986 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e’ il seguente:
“1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate – a richiesta degli interessati – presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale sara’ compensato con una indennita’ oraria commisurata alla diaria di missione.
2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell’ufficio, al personale sara’ riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l’indennita’ di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni oltre il normale orario d’ufficio, al personale dovra’ essere corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sara’ a carico dei richiedenti.
4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale e’ autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sara’ anch’esso a carico degli interessati richiedenti”.