Certificato di Revisione – Art.8 DM 214 del 19.05.2017 (Recepimento Direttiva 2014/45/EU)

Obbligatorio dal 1° Aprile 2019

Dal 1° aprile 2019 entra in vigore il Certificato di Revisione, un documento ufficiale che verrà rilasciato da tutti i centri di revisione (in futuro denominati Centri di Controllo secondo il DM 214 del 19.05.2017) al proprietario del veicolo al termine della seduta di revisione periodica e deve accompagnare la carta di circolazione del veicolo.

Il Certificato di Revisione è un documento rilasciato dal CED della Motorizzazione al termine della revisione e stampato contestualmente all’etichetta da applicare alla carta di circolazione. La consultazione del certificato sarà anche disponibile direttamente sul Portale dell’Automobilista in modo da verificare la stato del veicolo e del suo chilometraggio ad esempio in caso di acquisto di un veicolo usato.

Il documento è definito nei Decreti 214 e 215 del 19 maggio 2017, in recepimento alla Direttiva Europea 45/2014 che introduce i livelli di carenza delle eventuali anomalie riscontrate (Lieve, Grave, Pericoloso), pertanto la funzione del certificato di revisione è duplice:

  1. E’ riconosciuto in tutti gli Stati dell’Unione Europea
  2. In caso di un controllo su strada da parte delle forze dell’ordine è possibile verificare se le problematiche riscontrate durante il controllo tecnico siano state risolte o meno.

Contenuto Minimo del Certificato di Revisione (Allegato II - DM 214 del 19.05.2017)

Il certificato di revisione rilasciato in seguito al controllo tecnico (o revisione) deve comprendere almeno i seguenti elementi preceduti dai corrispondenti codici armonizzati dell’Unione:

  1. Numero di identificazione del veicolo (numero VINVehicle Identification Number o numero di telaio);
  2. Targa di immatricolazione del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione;
  3. Luogo e data del controllo;
  4. Lettura del contachilometri al momento del controllo, se disponibile;
  5. Categoria del veicolo, se disponibile;
  6. Carenze individuate e livello di gravità;
  7. Risultato del controllo tecnico;
  8. Data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale, se questa informazione non è fornita con altri mezzi;
  9. Nome dell’organismo che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile del controllo;
  10. Altre informazioni
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