Certificato di Revisione – Art.8 DM 214 del 19.05.2017 (Recepimento Direttiva 2014/45/EU)
Obbligatorio dal 1° Aprile 2019
Dal 1° aprile 2019 entra in vigore il Certificato di Revisione, un documento ufficiale che verrà rilasciato da tutti i centri di revisione (in futuro denominati Centri di Controllo secondo il DM 214 del 19.05.2017) al proprietario del veicolo al termine della seduta di revisione periodica e deve accompagnare la carta di circolazione del veicolo.
Il Certificato di Revisione è un documento rilasciato dal CED della Motorizzazione al termine della revisione e stampato contestualmente all’etichetta da applicare alla carta di circolazione. La consultazione del certificato sarà anche disponibile direttamente sul Portale dell’Automobilista in modo da verificare la stato del veicolo e del suo chilometraggio ad esempio in caso di acquisto di un veicolo usato.
Il documento è definito nei Decreti 214 e 215 del 19 maggio 2017, in recepimento alla Direttiva Europea 45/2014 che introduce i livelli di carenza delle eventuali anomalie riscontrate (Lieve, Grave, Pericoloso), pertanto la funzione del certificato di revisione è duplice:
- E’ riconosciuto in tutti gli Stati dell’Unione Europea
- In caso di un controllo su strada da parte delle forze dell’ordine è possibile verificare se le problematiche riscontrate durante il controllo tecnico siano state risolte o meno.
Contenuto Minimo del Certificato di Revisione (Allegato II - DM 214 del 19.05.2017)
Il certificato di revisione rilasciato in seguito al controllo tecnico (o revisione) deve comprendere almeno i seguenti elementi preceduti dai corrispondenti codici armonizzati dell’Unione:
- Numero di identificazione del veicolo (numero VINVehicle Identification Number o numero di telaio);
- Targa di immatricolazione del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione;
- Luogo e data del controllo;
- Lettura del contachilometri al momento del controllo, se disponibile;
- Categoria del veicolo, se disponibile;
- Carenze individuate e livello di gravità;
- Risultato del controllo tecnico;
- Data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale, se questa informazione non è fornita con altri mezzi;
- Nome dell’organismo che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile del controllo;
- Altre informazioni
Collegamenti
Direttiva 2014/45/EU
Link alla pagina dedicata alla direttiva europea
DM 214 del 19.05.2017
Link alla pagina dedicata al decreto