Come aprire un’attività di Autoriparazione: Legge 122/1992 e Legge 224/2012

ATTIVITA'

L’attività di autoriparazione comprende tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di cose e persone. Comprende anche l’installazione su questi veicoli di impianti e componenti fissi.

LEGGE 122/1992

La legge 11.12.2012 n. 224, pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 2012, reca modifiche importanti all’attività di autoriparazione.

Vengono infatti accorpate le sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto nella nuova attività di “meccatronica”.

La legge, che è entrata in vigore il 5 gennaio 2013, avrà le seguenti conseguenze:

AVVIO DI NUOVE IMPRESE

– a partire dal 5 gennaio 2013 non sarà più possibile iscrivere un’impresa per la sola attività di meccanica-motoristica o per la sola attività di elettrauto;

– conseguentemente, coloro che vogliono aprire una nuova attività dovranno necessariamente chiedere la lett. a) della Legge 122/92 cioè la “meccatronica” ed essere in possesso dei requisiti necessari per entrambe le attività.

IMPRESE GIA’ IN ATTIVITA’

Per le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel registro imprese o all’albo delle imprese artigiane al 5 gennaio 2013 la legge prevede quanto segue:

– quelle già abilitate sia alla meccanica-motoristica che all’elettrauto sono abilitate di diritto alla nuova attività di “meccatronica”;

– quelle già abilitate alla sola attività di meccanica-motoristica possono continuare a svolgere l’attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all’attività di “elettrauto”,  mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico), qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali, previsti dalla legge 122/92 (Vedi punti 1), 2), 4) della sottoindicata sezione Requisiti – Requisiti professionali);

– quelle già abilitate alla sola attività di elettrauto possono continuare a svolgere l’attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all’attività di “meccanica-motoristica”,  mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico), qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali, previsti dalla legge 122/92 (Vedi punti 1), 2), 4) della sottoindicata sezione Requisiti – Requisiti professionali);

– possono comunque continuare a svolgere l’attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell’impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

L’attività di autoriparazione è suddivisa in 3 sezioni:

A – Meccatronica
B – Carrozzeria
C – Gommista.

Le riparazioni devono essere effettuate direttamente sul veicolo. Per l’installazione dei ganci traino e per l’installazione degli impianti di GPL occorre solo l’abilitazione per la sezione meccatronica. La riparazione o sostituzione vetri rientra nella voce carrozzeria.

Anche le imprese commerciali e di autotrasporto o ogni altra impresa o organismo di natura privatistica possono svolgere, con carattere strumentale o accessorio e per esclusivo uso interno, l’attività di autoriparazione. Devono in ogni caso possedere i requisiti richiesti dalla legge 122/1992.

Non sono soggetti all’applicazione della normativa sull’autoriparazione il lavaggio degli autoveicoli, il rifornimento di carburante, la sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.
Sono escluse le imprese che operano sul singolo pezzo smontato (ad es., rettifica motori), nonché i verniciatori e i battilamiera, quando esercitano presso carrozzerie abilitate.

La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C dell’11/03/2013 (in allegato a fianco) ha recato chiarimenti in ordine alla Legge 11 dicembre 2012, n. 224.

REQUISITI

Per svolgere l’attività di autoriparazione sono necessari i seguenti requisiti:

1) requisiti per l’impresa:

l’impresa deve presentare una segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese della provincia dove intende aprire l’officina per l’autoriparazione;
deve designare, per ciascuna officina, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui sotto;
l’impresa, il titolare o i soci o gli amministratori non devono essere stati sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione e non avere procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.
2) requisiti per il responsabile tecnico:
Deve essere designato un responsabile tecnico per ogni sede operativa (officina). E’ ammesso un solo responsabile tecnico per due officine soltanto se le stesse sono contigue o comunque molto vicine, in modo che possa sovrintendere ad entrambe agevolmente.

– rapporto di immedesimazione
Il responsabile tecnico deve essere legato all’impresa da un rapporto di immedesimazione, richiesto dall’articolo 10, c. 4, del DPR 558/99, e pertanto può essere:
– il titolare;
– un familiare collaboratore;
– il socio di società di persone, anche accomandante;
– il socio di cooperativa;
– l’amministratore e il socio di società di capitali;
– il dipendente;
– il procuratore.

N.B.: Ai sensi del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, entrato in vigore il 25 giugno 2015, non è più possibile stipulare il contratto di associazione in partecipazione.

Requisiti Personali
– deve essere cittadino italiano o di stato membro della UE; se cittadino di altro Stato deve essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo o dipendente o per motivi di famiglia;
– non deve aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva.

Requisiti Professionali
1) laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l’attività;
2) titolo di studio a carattere tecnico-professionale e un anno di lavoro negli ultimi cinque, come operaio qualificato, alle dipendenze di un’impresa del settore; il lavoro abilita anche se è stato svolto in qualità di socio, titolare o coadiuvante;
3) un corso regionale teorico-pratico seguito da almeno un anno di lavoro, negli ultimi cinque, come operaio qualificato, alle dipendenze di un’impresa del settore; il lavoro abilita anche se è stato svolto in qualità di socio, titolare o coadiuvante (la legge 11/12/2012, n. 224 prevede l’istituzione di appositi corsi regionali di qualificazione per la nuova attività di “meccatronica” entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge);
4) svolgimento dell’attività per tre anni negli ultimi cinque, come operaio qualificato, socio, titolare, coadiuvante di un’impresa del settore;
5) o almeno un anno di attività, come titolare o socio di un’impresa regolarmente iscritta, e cessata, al registro ditte o all’albo delle imprese artigiane, anteriormente al 15.12.1994 (ai sensi dell’articolo 6 della legge 25/1996).

Dal 14 febbraio 2013, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 218 del 15/11/2012, che abroga il D.P.R. n. 252 del 3/6/1998, non sono più rilasciati i certificati del Registro Imprese recanti il nullaosta antimafia. La competenza in materia di documentazione antimafia resta in capo alle Prefetture. Pertanto la non sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa, deve essere autocertificata mediante la compilazione della dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia (modello DICH-01-AM) da parte delle imprese che iniziano l’attività di autoriparazione.

DOCUMENTAZIONE

Per la segnalazione certificata di inizio attività al Registro Imprese, sia in caso di apertura di nuova officina sia in caso di inizio di una nuova attività presso un’officina già esistente, è necessario allegare alla pratica telematica Registro Imprese:
– il modello Segnalazione certificata di inizio attività di autoriparazione;

– Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia

– l’eventuale permesso di soggiorno.

Nel caso in cui il rapporto di immedesimazione derivi da una procura notarile, allegare copia informatica della stessa, firmata digitalmente dal notaio.

Per accelerare il procedimento è possibile presentare la seguente ulteriore documentazione:
– titolo di studio;
– libretto di lavoro e/o buste paga;
– comunicazione di assunzione del dipendente/responsabile tecnico effettuata dall’impresa al centro per l’impiego.

Per la mera sostituzione del responsabile tecnico è necessario allegare alla pratica telematica Registro Imprese:
– il modello Nomina o revoca di responsabile tecnico – attività di autoriparazione;
– tutta la documentazione sopra elencata.

DIRITTI DI SEGRETERIA

Quelli previsti per il Registro Imprese con una maggiorazione di:
– € 9,00 per le ditte individuali;
– € 15,00 per le società;
tutte le volte che sia necessario un accertamento dei requisiti.

TEMPISTICHE

L’ufficio Registro Imprese procede all’iscrizione entro 5 giorni dalla data di protocollazione; entro 60 giorni dalla stessa effettua le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. I termini decorrono soltanto dal momento in cui la pratica, presentata in modo corretto, è completa di tutta la documentazione necessaria.

Fonte Camera di Commercio di Alessandria

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

– legge 05.02.1992, n. 122

– legge 27.05.1993, n. 162

– DPR 18.04.1994, n. 387

– legge 05.01.1996, n. 25

– legge 26.09.1996, n. 507

– D.M. 30.07.1997, n. 406

– D. Lgs. 31.03.1998, n.112

– DPR 14.12.1999, 558

– L. Regione Piemonte 25.06.2008, n. 15

– legge 11.12.2012, n. 224

– articolo 19 legge 07.08.1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni

– circolare n. 3659/C dell’11.03.2013

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