Direttiva 2007/46/CE – Sistema di omologazione dei Veicoli a Motore dell’Unione europea

OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA

La direttiva fornisce ai paesi dell’Unione europea (UE) un quadro giuridico comune per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli. Il principale obiettivo della legislazione dell’UE sull’omologazione dei veicoli è di garantire che i veicoli nuovi, nonché i componenti e le entità tecniche in vendita sul mercato, offrano elevati livelli di sicurezza e tutela ambientale.

Rende inoltre obbligatoria l’omologazione per tutte le categorie di veicoli interi, compresi quelli costruiti in più fasi. Essa stabilisce:

  • un quadro armonizzato con requisiti tecnici generali per l’omologazione di veicoli nuovi e di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, in modo da semplificarne l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione nell’UE;
  • norme riguardanti la vendita e la messa in circolazione di parti e apparecchiature destinate ai veicoli.

ATTO

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro).

PUNTI CHIAVE

La direttiva si applica alle automobili, ai furgoni, ai camion, agli autobus di linea e turistici, per i quali ora sono previsti requisiti pienamente armonizzati a livello dell’UE.

Il sistema di omologazione dell’UE si basa sui principi diomologazione da parte di terzi e riconoscimento reciproco di tali omologazioni.

In base al regime di omologazione, prima di essere immesso sul mercato il tipo di veicolo viene testato da un servizio tecnico nazionale conforme alla legislazione e l’autorità di omologazione nazionale rilascia l’omologazione («scheda di omologazione CE») sulla base di tali test. Il fabbricante può richiedere l’omologazione in qualsiasi paese dell’UE.

È sufficiente che il veicolo venga omologato in un paese dell’UE perché tutti i veicoli del suo tipo vengano immatricolati senza ulteriori controlli in tutta l’UE sulla base del loro certificato di conformità. Un certificato di conformità è una dichiarazione da parte del fabbricante che il veicolo è conforme ai requisiti di omologazione dell’UE. Il fabbricante ha la responsabilità di garantire la conformità della produzione al tipo omologato.

La direttiva 2007/46/CE riguarda principalmente la procedura amministrativa da seguire per l’omologazione dei veicoli.

Gli effettivi requisiti tecnici su cui i veicoli devono essere testati sono dettagliati in altri testi dell’UE, di cui si trova un elenco nell’allegato IV della direttiva. Per esempio, tali testi:

  • rendono obbligatorie determinate caratteristiche, quali: ESPControllo elettronico della stabilità. L’ESP stabilizza a… (controllo elettronico della stabilità), specchietti retrovisori nuovi e migliorati, luci di marcia diurna (DRL), protezioni laterali per evitare che pedoni e ciclisti cadano sotto i veicoli e dispositivi anti-spray;
  • stabiliscono requisiti addizionali per autobus di linea e turistici (uscite di emergenza appropriate alla capacità del veicolo, accesso più semplice per le persone con mobilità ridotta, spazio residuo adeguato in caso di ribaltamento del veicolo ecc.);
  • coprono inoltre determinati obblighi ambientali, quali la misura standardizzata di emissioni di CO2, limiti alle emissioni di sostanze inquinanti, consumo di carburante, potenza del motore o emissioni rumorose del veicolo.

QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 29 ottobre 2007. I paesi dell’UE dovevano recepirla nella loro legislazione nazionale entro il 28 aprile 2009. A seconda della categoria del veicolo, l’applicazione della direttiva era prevista per il periodo 2009-2014.

TERMINI CHIAVE

* Omologazione da parte di terzi: un’omologazione ottenuta da un ente terzo, come un ente indipendente accreditato e autorizzato da ciascun paese dell’UE.

* Riconoscimento reciproco: i paesi dell’UE riconoscono i certificati di omologazione emessi dalle autorità designate di altri paesi dell’UE.

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