Legge 224/12: Nasce l’attività di Meccatronico

Il 5 Gennaio 2013 è entrata in vigore la Legge 224/12 che modifica l’art 1 della Legge 122/92, la Legge che regolamenta il Settore dell’autoriparazione in Italia.

La Legge 122/92, (allegata sotto) riconosceva quattro sezioni:

A) Meccanica/Motoristica
B) Elettrauto
C) Carrozzeria
D) Gommista.

Ogni Sezione doveva avere un Responsabile Tecnico in possesso dei relativi requisiti professionali.

La Legge 224 del 11.12.2012

La Legge 224 del 11.12.2012 (pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 21.12.2012 “Modifica all’art. 1, L. 122/1992 sulla disciplina dell’attività di autoriparazione”) ha in sintesi eliminato le sezioni Meccanica/Motoristica ed Elettrauto sostituendole con la sezione MECCATRONICA.

Nel dettaglio:

L’articolo 1 della legge 224/2012 unifica le due preesistenti attività di meccanico-motorista ed elettrauto in una nuova categoria detta «meccatronica».

L’articolo 2 prevede che le Regioni e Province Autonome, entro sei mesi, dovranno adeguare i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali alle nuove disposizioni.

L’articolo 3 reca le seguenti norme transitorie:

  1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attivita’ di meccatronica, di cui al citato comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 122 del 1992, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge.
  2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attivita’ per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.
  3. Qualora, nell’ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, anche se titolare dell’impresa, abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, essa può proseguire l’attività fino al compimento dell’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
  4. Fino all’adozione delle disposizioni regionali di attuazione dell’articolo 2 della presente legge, continuano ad applicarsi i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.”

Le nuove sezioni dell’attività di autoriparatore dal 05/01/2013 sono:

A) Meccatronica
B) Carrozzeria
C) Gommista

Cosa cambia per le Aziende?:

  • Nulla per le Aziende che già erano iscritte come meccanica-motoristica ed elettrauto. D’ufficio verranno iscritte nella nuova Sezione Meccatronica;
  • I Responsabili Tecnici della Aziende iscritte solo come meccanica e motoristica o solo come elettrauto entro 5 anni dall’entrata in vigore della Legge, quindi 5 Gennaio 2018, dovranno frequentare un apposito corso di formazione Regionale per acquisire la competenza mancante (meccanico quella da elettrauto, elettrauto quella da meccanico);
  • I Responsabili Tecnici di Aziende sia di Meccanica e motoristica sia di Elettrauto che al 5 gennaio 2013 avevano compiuto 55 anni possono continuare l’attività di meccanica e motoristica o di elettrauto senza nessuna modifica fino al conseguimento della pensione di vecchiaia;

Prossimamente ogni camera di commercio organizzerà i relativi corsi formativi per dare la possibilità alle aziende di implementare i requisiti professionali mancanti ai propri responsabili tecnici in modo da ottenere l’abilitazione all’esercizio dell’attività di Meccatronico.

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