Standard dei corsi di Qualificazione Professionale per l’attività di Carrozziere e Gommista

l 12 giugno luglio è stato sottoscritto l’Accordo in Conferenza Stato Regioni (Atto n. 124/CSR) sugli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per “Responsabile Tecnico delle attività di Carrozzeria” e “Responsabile Tecnico delle attività di Gommista”, previsti dall’art. 2 della Legge 224/12, come modificato dall’art. 1 comma 1132 lettera d) della Legge 205/17.

L’Accordo prevede che specifici titoli che si conseguono nell’ambito dei percorsi IeFP siano abilitanti alla specifica attività professionale di “Responsabile Tecnico delle attività di Carrozzeria”.

La Normativa

La norma di riferimento è la legge 122/92 concernente “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione.”

La legge 224/12, modificando l’art. 1 comma 3 della Legge 122/92, stabilisce che “l’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

a) Meccatronica;

b) Carrozzeria;

c) Gommista”

La novità è rappresentata dall’introduzione della sezione Meccatronica, in sostituzione delle precedenti sezioni Meccanico/Motoristica ed Elettrauto.

La citata legge 122/92 stabilisce che ciascuna impresa di autoriparazione deve designare un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell’impresa, per ciascuna delle attività sopra elencate.

Il responsabile tecnico deve possedere sia requisiti personali che tecnico-professionali.

Riguardo questi ultimi il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti (Legge 122/92 art. 7 comma 2):

“a) avere esercitato l’attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l’interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività diverso da quelli di cui alla lettera c) (…);

b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione;

c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all’attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.”

I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi previsti dalla lettera b) sono definiti dalle singole regioni “previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative” (legge 224/12 art. 2).

Con l’accordo del 12 giugno 2014 in Conferenza Stato Regioni furono definite le caratteristiche dei corsi in relazione all’istituzione della figura del responsabile tecnico del settore Meccatronico (o Tecnico Meccatronico dell’autoriparazione).

La legge 205/17 ha stabilito

  • l’obbligo per le Regioni di attivare i corsi teorico pratici di qualificazione per tutte le tre attività di Meccatronica, Gommista e Carrozziere
  • che per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di autoriparazione, la frequenza con esito positivo dei corsi regionali di qualificazione, consente l’immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta. Conseguentemente viene eliminato l’obbligo della svolgimento di un anno di attività come operai qualificati alle dipendenze di una impresa del settore.

Con l’accordo del 12 luglio 2018 in Conferenza Stato Regioni sono state definite le caratteristiche dei corsi in relazione all’istituzione della figura del “Responsabile Tecnico delle attività di Carrozzeria” e del “Responsabile Tecnico delle attività di gommista”.

I contenuti dell’Accordo e le relazioni con il sistema di Istruzione e di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Responsabile Tecnico delle Attività di CARROZZERIA

A) Standard professionali

L’Accordo, dopo aver definito il Tecnico per l’attività di carrozziere quale figura in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare danni al telaio e/o alla carrozzeria e ai cristalli del veicolo, di pianificare e operare gli interventi necessari a sostituire e riparare le parti danneggiate del veicolo attraverso tecniche di sabbiatura, battitura, stuccatura e carteggiatura, di effettuare la verniciatura e la lucidatura del veicolo, provvedendo, infine, a effettuare le verifiche di collaudo previste prima della riconsegna del veicolo al cliente, individua gli standard professionali in relazione a tre ambiti di competenza:

  1. Gestione dell’attività di autoriparazione
  2. Diagnosi tecnica e strumentale di carrozzeria, telaio e cristalli
  3. Riparazione e manutenzione di carrozzeria, telaio e cristalli.

Ogni ambito è a sua volta articolato in abilità minime e conoscenze essenziali.

Da segnalare che il modulo formativo relativo al primo ambito è comune alle figure di “Responsabile tecnico del settore Meccatronico”, “Responsabile Tecnico delle attività di Carrozzeria” e “Responsabile Tecnico delle attività di Gommista”.

B) Standard formativi

a) Premessa

In premessa occorre ribadire che i percorsi regolamentati dall’Accordo del 12 luglio 2018 non riguardano i soggetti che:

  • siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente all’attività di autoriparazione
  • abbiano esercitato l’attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni (tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l’interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività)

Questi soggetti sono già in possesso della qualificazione per “Responsabile Tecnico delle attività di Carrozzeria”

b) Requisiti per l’accesso al percorso formativo

I requisiti di accesso:

  • diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale conseguita nell’ambito del sistema di IeFP;
  • diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di del titolo medesimo.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello A2, che dovrà essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

c) Percorsi formativi

1) Percorso standard

  • Durata minima dei percorsi: 280 ore
  • Quota di stage: 30% del monte ore complessivo, al netto dell’esame finale
  • Assenze: Massimo il 20% del monte ore complessivo

2) Percorsi ridotti

  • Soggetti: Responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività Meccatronica o a quella di Gommista qualora non siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente all’attività di autoriparazione oppure non abbiano esercitato l’attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni (tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l’interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività)
  • Percorso da seguire: limitatamente alle competenze relative all’abilitazione professionale non posseduta (con esenzione dalla frequenza del modulo come “Gestione dell’attività di autoriparazione)
  • Durata: 180 ore. Lo stage è obbligatorio nella misura del 30% del monte ore

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome inerenti il riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.

d) Riconoscimento automatico della qualificazione di Tecnico per l’attività di carrozzeria

I seguenti titoli hanno valore di qualificazione professionale di “Tecnico per l’attività di Carrozzeria”:

  • Qualifica professionale triennale del sistema IeFP di “Operatore alla riparazione di veicoli a motore” indirizzo “Riparazione di carrozzeria”
  • Diploma tecnico professionale quadriennale del sistema IeFP di “Tecnico riparatore dei veicoli a motori”

Sono esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo e del relativo esame i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all’Area di Attività (ADA).7.59.176 – Riparazione della carrozzeria di veicoli a motore del Quadro Nazionale delle qualificazioni regionali (QNQR)

e) Esame finale

Per essere ammessi agli esami i soggetti devono aver frequentato non meno dell’80% del percorso formativo.

Spetta alle singole Regioni e Province autonome definire la composizione delle commissioni d’esame e delle prove di esame, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

f) Certificato finale

Al superamento dell’esame consegue il rilascio di uno specifico attestato di qualificazione professionale  indispensabile per l’esercizio dell’attività di “Tecnico per l’attività di carrozzeria”

g) Soggetti che erogano i percorsi formativi

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome direttamente o attraverso soggetti accreditati, ai sensi dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

 

Responsabile Tecnico delle Attività di GOMMISTA

A) Standard professionali

L’Accordo, dopo aver definito il Tecnico per l’attività di gommista quale figura in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare, pianificare e operare gli interventi necessari su pneumatici e cerchioni e di effettuare l’equilibratura delle ruote e il collaudo del veicolo, individua gli standard professionali in relazione a tre ambiti di competenza:

  • Gestione dell’attività di autoriparazione
  • Diagnosi tecnica e strumentale di pneumatici e cerchioni
  • Riparazione e manutenzione di pneumatici e cerchioni.

Ogni ambito è a sua volta articolato in abilità minime e conoscenze essenziali.

Da segnalare che il modulo formativo relativo al primo ambito è comune alle figure di “Responsabile tecnico del settore meccatronico”, “Responsabile Tecnico delle attività di Carrozzeria” e “Responsabile Tecnico delle attività di gommista”.

B) Standard formativi

a) Premessa

In premessa occorre ribadire che i percorsi regolamentati dall’Accordo del 12 luglio 2018 non riguardano i soggetti che:

  • siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente all’attività di autoriparazione
  • abbiano esercitato l’attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni (tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l’interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività)

Questi soggetti sono già in possesso della qualificazione per “Responsabile Tecnico delle attività di Gommista”

b) Requisiti per l’accesso al percorso formativo

I requisiti di accesso:

  • diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale conseguita nell’ambito del sistema di IeFP;
  • diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di del titolo medesimo.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello A2, che dovrà essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

c) Percorsi formativi

1) Percorso standard

  • Durata minima dei percorsi: 250 ore
  • Quota di stage: 30% del monte ore complessivo, al netto dell’esame finale
  • Assenze: Massimo il 20% del monte ore complessivo

2) Percorsi ridotti

  • Soggetti: Responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività meccatronica o a quella di gommista qualora non siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente all’attività di autoriparazione oppure non abbiano esercitato l’attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni (tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l’interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività)
  • Percorso da seguire: limitatamente alle competenze relative all’abilitazione professionale non posseduta (con esenzione dalla frequenza del modulo come “Gestione dell’attività di autoriparazione)
  • Durata: 150 ore. Lo stage è obbligatorio nella misura del 30% del monte ore

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome inerenti il riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.

d) Esenzione dall’obbligo di frequenza

Sono esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo e del relativo esame i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all’Area di Attività (ADA).7.59.174 – Riparazione e sostituzione delle ruote (cerchioni e pneumatici) del Quadro Nazionale delle qualificazioni regionali (QNQR)

e) Esame finale

Per essere ammessi agli esami i soggetti devono aver frequentato non meno dell’80% del percorso formativo.

Spetta alle singole Regioni e Province autonome definire la composizione delle commissioni d’esame e delle prove di esame, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

f) Certificato finale

Al superamento dell’esame consegue il rilascio di uno specifico attestato di qualificazione professionale  indispensabile per l’esercizio dell’attività di “Tecnico per l’attività di carrozzeria”

g) Soggetti che erogano i percorsi formativi

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome direttamente o attraverso soggetti accreditati, ai sensi dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

 

 

Regime transitorio per le imprese del settore

L’articolo 3 della Legge 224/12, come modificato dalla legge 205/17, ha previsto uno speciale regime transitorio di salvaguardia delle imprese e delle professionalità tecniche operanti nel settore alla data del 5 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge). Infatti le imprese che a tale data risultavano già iscritte, nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di meccatronica, carrozzeria, gommista relative di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), possono proseguire le rispettive attività per i dieci anni successivi alla medesima data (fino al 4 gennaio 2023). Durante tale periodo transitorio i responsabili tecnici devono frequentare con esito positivo i corsi professionali sopra descritti, limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorsi i 10 anni, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa.

Inoltre qualora i responsabili tecnici abbiano già compiuto i cinquantacinque anni alla data del 5 gennaio 2013, possono proseguire l’attività fino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

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