Decreto N.211 del 18/05/2018 (aggiornamento del DM 214 del 19/05/2018)

Con il Decreto dirigenziale N.211 del 18/05/2018 il Ministero ha praticamente comunicato le prime norme attuative e alcune proroghe relative alle novità contenute nel DM 214 del 19/05/2017 dov’era fissata come data attuativa il 20/05/2018. Di seguito nello specifico le varie novità contenute nei 7 articoli del Decreto N.211.

Articolo 1 - Controlli Tecnici relativi ai rimorchi delle categorie O1 e O2

Il DM 214 del 19/05/2017 fissava per i rimorchi di massa complessiva fino ai 35 q.li una frequenza dei controlli tecnici (revisione) di 4 anni dopo la data di prima immatricolazione , e successivamente ogni 2 anni.

Visto il numero elevato di rimorchi da revisionare, il Ministero ha disposto un calendario di revisione (Allegato 1) col fine di alleggerire l’improvvisa quantità di revisioni da effettuare con il graduale allineamento alle scadenze fissate nel Decreto.

In attesa di nuovi decreti attuativi, le modalità operative resteranno quelle contenute nella nota P.N. 330/segr del 25/02/2003. I rimorchi potranno essere revisionati o presso i centri della UMC o presso le sedi esterne idonee secondo la legge N.870 del 01/12/1986.

I controlli tecnici (revisione) andranno effettuati nello stato in cui si trova il rimorchio, sia carico che scarico.

Articolo 2 - Attestato di Superamento del Controllo

L’attestato di superamento del controllo (Allegato 2) dovrà contenere la data entro cui effettuare il controllo successivo.

Dal 21/05/2018 inizierà la fase sperimentale che terminerà il 01/06/2018.

Articolo 3 - Controlli Tecnici relativi ai trattori delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5

I controlli tecnici (revisione) dei trattori delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 con velocità massima di progetto superiore ai 40 km/h saranno definiti nei prossimi nel decreto attuativi in corso di definizione di cui all’art.5 del DM del 20/05/2015. Il calendario delle revisioni sarà contenuto nello stesso decreto attuativo.

Articolo 4 - Certificato di Revisione

Nell’art. 8 del DM 214 del 19/05/2017 (Allegato II) è previsto che al termine della revisione il centro rilasci al proprietario del veicolo un certificato di revisione. Il rilascio di questo certificato, originariamente previsto dal 20/05/2018, è stato prorogato al 31/03/2019 al fine di completare il processo di miglioramento della sicurezza informatica che regola l’emissione del Tagliando di Revisione con l’implementazione del Certificato di Revisione.

Articolo 5 - Valutazione delle Carenze

Sono in corso gli aggiornamenti informatici per attuare la nuova classificazione delle possibili carenze e il loro livello di gravità come richiesto nell’art.7 e nell’allegato I del DM 214 del 20/05/2018.

In attesa si utilizzerà la metodologia corrente.

Articolo 6 - Precisazioni riguardo art.16 del DM 214 del 20/05/2018

La procedure, gli impianti e le attrezzature attualmente in uso continueranno ad essere utilizzate fino all’emanazione di nuove disposizione che dovranno essere adottate entro e non oltre il 20/05/2023.

Articolo 7 - Ispettori

I Responsabili Tecnici già autorizzati o abilitati entro il 20/05/2018 continueranno ad operare normalmente come previsto nell’Art.13 comma 2 del DM 214 del 20/05/2018.

A partire dal 20/05/2018, gli Ispettori dei centri di controllo privai dovranno attenersi ai requisiti minimi richiesti nell’Art.13 del DM 214.

E’ in corso di definizione il provvedimento del Ministero per l’attuazione del sopracitato art.13 che chiarirà varie perplessità contenute, come ad esempio il “conflitto di interessi” e “i requisiti minimi per accedere al corso per Ispettore”.

Per tutti coloro che hanno partecipato a corsi di abilitazione all’attività di Responsabile Tecnico secondo le norme precedenti e si concluderanno entro il 20/05/2018, dovranno effettuare l’esame di abilitazione entro il 31/08/2018.

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