Rep. Atti n.65/CSR del 17/04/2019 – Sancito Accordo Stato-Regioni: Definizione Criteri di Formazione degli Ispettori dei Centri di Controllo Privati

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie, on. Stefani, ha sancito (ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) al punto 8 l’accordo relativo ai criteri di formazione degli Ispettori (ex Responsabili Tecnici) dei Centri di Controllo Privati (ex Centri di Revisione Privati) autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214.

ART. 1 - Finalità

  1. Il presente Accordo ha lo scopo di attuare la disciplina di formazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, limitatamente agli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza.
  2. Nel citato DM 214/2017 sono definiti, tra l’altro, i soggetti ministeriali rilevanti e in particolare:
    • all’art.3, lettera o) l’Autorità competente e
    • all’art.3, lettera q) l’Organismo di supervisione.

ART. 2 - Organizzazione dei corsi di formazione e requisiti di accesso

  1. Le Regioni e le Province Autonome erogano i corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, attraverso soggetti accreditati/autorizzati dalle stesse, in conformità a quanto indicato nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, articolo 13 e Allegato IV.
  2. Ai fini dell’accesso ai corsi di formazione di cui all’art. 3, gli organismi formativi accreditati/autorizzati dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano verificano i requisiti minimi relativi alla competenza dei candidati ispettori, di cui all’Allegato IV del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 214 del 2017, che comprendono:
    a) Titoli di studio;
    b) Documentazione attestante l’esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali.
  3. I titoli di studio, di cui al comma 2 lettera a), identificati sia in base al nuovo ordinamento della scuola secondaria di secondo grado, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sia in base all’ordinamento universitario, sono di seguito elencati:
    a) Diploma di liceo scientifico;
    b) Diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico;
    c) Laurea triennale in ingegneria meccanica;
    d) Laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria.
    e) Diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore Industria/artigianato, indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;
    f) Diploma quadriennale di Istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo in Conferenza-Stato-Regioni del 27 luglio 2011 di “Tecnico riparatore di veicoli a motore”;
  4. Ai candidati che non sono cittadini italiani, si applica l’art. 240 comma 1 lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed è richiesta una certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue;
  5. L’esperienza, di cui al comma 2 lettera b), consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:
    a) Officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.;
    b) Centri di controllo;
    c) Aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;
    d) Università.
  6. La durata minima temporale del periodo di cui al comma 5 è correlata al titolo di studio e si articola come segue:
    a) complessivamente tre anni per i diplomi;
    b) complessivamente sei mesi per le lauree.
  7. L’avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, dall’azienda o dall’ente abilitato ad operare per le tematiche di cui al comma 5, presso cui si è svolta ciascuna attività e dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.
  8. I commi 3 e 5 non si applicano agli Ispettori qualificati ai sensi dell’art. 13 comma 2 del decreto 214/2017, ai fini dell’accesso al Modulo C di cui all’art.3 comma 1 lett c).

ART. 3 - Formazione dell’Ispettore

  1. I corsi di formazione teorico-pratica di cui all’art. 2, comma 1 sono costituiti dai moduli elencati di seguito:
    a) Modulo A teorico di durata di 120 ore, come descritto nell’allegata tabella “modulo A”(vedere allegato 2019.04.17 – Rep atti n.65/CSR);
    b) Modulo B teorico-pratico di durata di 176 ore, come descritto nell’allegata tabella “modulo B”(vedere allegato 2019.04.17 – Rep atti n.65/CSR); la parte pratica relativa ai moduli B1 e B2, da svolgere presso un centro autorizzato o in un’officina attrezzata con apparecchiature di revisione, deve avere una durata non superiore al 15% del monte ore complessivo e comprende le ore in affiancamento di cui al modulo B2.
    c) Modulo C, teorico-pratico di durata di 50 ore, come descritto nell’allegata tabella “modulo C”(vedere allegato 2019.04.17 – Rep atti n.65/CSR); la parte pratica, riguarda le ore in affiancamento di cui al modulo C2.
  2. La Formazione a distanza ovvero in modalità e-learning, non è consentita.
  3. Al termine di ciascun modulo, i soggetti autorizzati di cui all’art.2 comma 1, rilasciano al candidato un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il 20% delle ore previste.
  4. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui all’art. 2 comma 3 lett. c) e d), sono esonerati dalla frequenza del modulo A.
  5. Acquisito l’attestato di frequenza con profitto del modulo A, i candidati accedono alla frequenza del modulo B.
  6. I candidati in possesso dell’attestato di frequenza con profitto del modulo B, possono accedere all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.
  7. Gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione di cui all’art. 5 relativo al solo modulo B e gli ispettori qualificati ai sensi dell’art. 13 comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 214/2017, possono accedere alla frequenza del modulo C.
  8. I candidati in possesso dell’attestato di frequenza con profitto del modulo C possono accedere all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
  9. I soggetti autorizzati di cui all’art. 2 comma 1 assicurano che il corpo docente sia costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d’insegnamento ovvero da personale dipendente del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti abilitato alla revisione dei veicoli.

ART. 4 - Fascicolo del candidato e dell’Ispettore

  1. Il candidato costituisce e aggiorna il fascicolo personale destinato a contenere:
    a. Titolo di studio;
    b. Dichiarazioni e documentazioni comprovanti l’esperienza maturata;
    c. Attestati di frequenza con profitto dei moduli formativi di cui all’articolo 3
  2. L’ispettore custodisce e aggiorna il proprio fascicolo, destinato a contenere:
    a. Le abilitazioni conseguite;
    b. Gli attestati di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento di cui all’articolo 6.

ART. 5 - Conclusione del processo di formazione

  1. Il candidato ispettore, all’esito del percorso formativo di cui all’art. 3, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, nonchè domanda di accesso al relativo esame di abilitazione al competente Organismo di Supervisione, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 214 del 2047 e, all’uopo, allega alla domanda copia del fascicolo personale di cui all’articolo 4 comma 1.
  2. L’Organismo di Supervisione, compiuta la propria istruttoria formale e riconosciuto il fascicolo completo, provvede ad ammettere il candidato ispettore al relativo esame di abilitazione.
  3. L’esame verte sui contenuti dei corsi di formazione di cui all’art.3.
  4. Il candidato che ha superato l’esame non può esercitare l’attività di ispettore di revisione in mancanza della registrazione di cui all’articolo 7.

ART. 6 - Corsi di aggiornamento della formazione

  1. I soggetti autorizzati di cui all’art. 2 comma 1 erogano i corsi di aggiornamento della formazione che l’ispettore deve seguire nella vigenza della propria attività, al fine di mantenere il titolo abilitativo.
  2. Il corso di aggiornamento ha cadenza triennale e durata minima di 20 ore. In ragione delle innovazioni tecniche o scientifiche, o degli aggiornamenti intervenuti nelle disposizioni inerenti le revisioni, l’Autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n.214 del 2017, può impartire indicazioni specifiche sulla cadenza di aggiornamento, sulla durata del corso e sulle materie da aggiornare.
  3. L’aggiornamento ordinario verte sul contenuto teorico di cui al Modulo B in relazione all’abilitazione posseduta dall’ispettore.
  4. Al termine del corso di aggiornamento i soggetti autorizzati di cui all’art. 2 comma 1, rilasciano all’ispettore un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il 10% delle ore previste e contestualmente inviano formale comunicazione all’Organismo di Supervisione competente per territorio, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 214 del 2017.

ART. 7 - Registrazione

  1. L’Organismo di Supervisione, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n.214 del 2017, valutato positivamente l’esame di merito, chiede all’Autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n.214 del 2017, di provvedere alla registrazione dell’ispettore.
  2. Nella registrazione sono indicate le categorie di veicoli per i quali l’Ispettore è abilitato.
  3. L’ispettore non può operare in assenza della registrazione o conferma della stessa.

ART. 8 - Allegati

  1. Le allegate Tabelle “Modulo A”, “Modulo B”, “Modulo C”(vedere allegato 2019.04.17 – Rep atti n.65/CSR), sono parte integrante del presente accordo.

ART. 9 - Disposizioni finali e transitorie

  1. La figura del sostituto del responsabile tecnico, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 30 aprile 2003, opera per effetto della deroga prevista dall’art. 13 bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108. Prima del cessare della deroga, con decreto dell’Autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n.214 del 2017, è disciplinato il regime transitorio.
  2. L’aggiornamento degli Ispettori transitati al registro per effetto dell’art. 13, comma 2, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n.214 del 2017, decorre secondo il calendario fissato con decreto dell’Autorità competente.
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